Seguici su Facebook Seguici su Instagram

News

mercoledì 12 aprile 2017

Ammortamento del 40 % per i software

Industria 4.0: Super Ammortamento del 40% per i Software

 

La legge di bilancio 2017 ha previsto - al verificarsi di determinate condizioni - una maggiorazione del 40% relativamente a taluni beni immateriali (software, sistemi e system integration) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0”.

 

Si riportano qui di seguito gli aspetti essenziali della Circolare dell’Agenzia delle Entrate (4/E/2017).

 

Clicca qui per scaricare la circolare dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti interessati
Secondo il comma 10 della legge di bilancio 2017, il beneficio della maggiorazione del 40 per cento per i beni immateriali elencati nell’allegato B della legge di bilancio 2017 è riconosciuto ai “soggetti” che beneficiano della maggiorazione del 150 per cento (titolari di reddito d’impresa).

 

La norma, quindi, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato). Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di bilancio (la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisto dei beni immateriali strumentali “è riconosciuta solo ai soggetti che beneficiano del c.d. iper ammortamento”).

 

In altre parole, il bene immateriale non deve necessariamente riguardare il bene materiale che fruisce dell’iper ammortamento.

 

Pertanto, i beni rientranti nel citato allegato B possono beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150 per cento, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

 

 

Ambito temporale

Da un punto di vista temporale, i due incentivi (super e iper ammortamento) si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 giugno 2018 purché però entro il 31/12/2017:

 

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

 

Interconnessione

 

Per poter usufruire dei benefici dell’iper ammortamento (150%) e del super ammortamento (40%), l’impresa è tenuta a produrre,

 

  1. per i beni di costo inferiore o uguale a 500.000 euro, una dichiarazione resa dal legale rappresentante resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità di cui al punto precedente):

 

  1. per i beni di costo superiore a 500.000 euro, alternativamente:

 

  • una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale; ovvero
  • un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

 

In particolare i citati documenti (perizia tecnica/attestato di conformità/ dichiarazione del legale rappresentante) devono essere corredati da una analisi tecnica i cui contenuti devono essere i seguenti:

 

  • descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);

 

  • descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati e menzionati al paragrafo 11.1 della Circolare (4/E/2017);

 

  • verifica dei requisiti di interconnessione. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:

 

  1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

 

  1. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

 

 

  • descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;

 

  • rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).

 

Per maggiori informazioni: info@gefx.it

 

Torna all'elenco
Vuoi diventare Rivenditore

INFO